Corte di Cassazione. Sezione sesta penale
Sentenza 14 dicembre 2006, n. 40789
"Maltrattamenti familiari e diversa religione praticata dai coniugi"
LA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE - Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Giorgio Lattanzi –
Presidente
Giovanni Conti – Relatore
Domenico Carcano – Consigliere
Giorgio Fidelbo – Consigliere
Bruno Oliva – Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di E.V., nato a ..., il
...
avverso la sentenza
in data 6 dicembre 2004 della Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, la
sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza
la relazione fatta dal consigliere Giovanni Conti;
Udito il
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Enrcio Delehaye, cha ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
Con la
sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la
sentenza in data 20 febbraio 2003 del Tribunale di Crotone, sezione
distaccata di Strangoli, appellata dal Pm, con la quale V. E. era
stato assolto dal reato di cui all’articolo 570 cpv n. 2 c.p. (capo
a) perché il fatto non sussiste, e del reato di cui
all’articolo 572 c.p. (capo b) perché il fatto non
costituisce reato.
A seguito di querela in data 10 novembre
2000, con la prima imputazione si addebitava all’E. di avere fatto
mancare i mezzi di sussistenza alla moglie C. P.e alla figlia minore
R.; con la seconda, di avere maltrattato la moglie con ripetute
offese, minacce e aggressioni alla sua integrità fisica.
Rilevava il Tribunale, sulla base delle testimonianze della
persona offesa, della figlia R. e del m.llo L. S., quanto al primo
reato, che la P.aveva un reddito come collaboratrice domestica, con
il quale provvedeva al sostentamento dei figli, e che comunque
l’imputato aveva sempre provveduto a fornire alla famiglia quanto
necessario, secondo le sue possibilità economiche; quanto al
secondo, che il maltrattamenti denunciati erano stati in realtà
episodi sporadici, e in parte causati dai continui dissidi tra i
coniugi circa l’educazione religiosa dei figli, che la P.,
testimone di Geova, impartiva secondo la propria fede, in contrasto
con il marito.
Nel suo atto di
appello, il Pm si doleva della assoluzione dell’imputato con
riferimento al solo capo b), osservando che il Tribunale,
nell’escludere la responsabilità penale dell’imputato con
riguardo al reato di maltrattamenti, si era basato sulle sole
dichiarazioni della P., senza considerare quelle della figlia R.,
dalle quali si ricavava con certezza l’esistenza dei denunciati
maltrattamenti.
Ad avviso della Corte di appello, la sentenza
di primo grado non meritava le censure dedotte, posto che i provati
episodi di percosse da parte dell’imputato nei confronti della
moglie, verificatisi in occasione delle frequenti liti tra i due
dovute anche alla relazione extraconiugale che aveva l’E., non
erano riconducibili a un’unica intenzione criminosa di ledere
sistematicamente l’integrità fisica e morale della congiunta
al fine di avvilirla e di sopraffarla, ma erano espressamente
reattive a una situazione di reciproche malversazioni e di disagio
familiare, il che escludeva la sussistenza del dolo di
maltrattamenti.
Ricorre il Pg della
Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, che, con un unico
motivo, denuncia la violazione dell’articolo 572 c.p., osservando
che le risultanze processuali, tra cui in particolare la
insospettabile testimonianza di R. E., davano prova di una situazione
di sistematica violenza fisica e morale da parte dell’imputato nei
confronti della moglie, nella quale andava inquadrata, oltre alla
serie di reiterate percosse, anche la ostentata relazione adulterina
intrattenuta dall’E..
Ai fini del dolo richiesto dal
delitto in esame, non occorreva del resto la dimostrazione di un
programma criminoso in capo all’agente, bastando la coscienza e
volontà di commettere una serie sistematica di atti lesivi
della sfera fisica e morale del soggetto passivo.
Diritto
Osserva
la Corte che il ricorso inammissibile, in quanto introduce censure in
punto di fatto della sentenza impugnata nel giudizio di legittimità.
Secondo l’Ufficio
ricorrente le risultanze processuali dimostravano la sussistenza di
sistematiche violenza fisiche e morali cui l’imputato sottoponeva
la moglie, con un dolo di continua vessazione e prevaricazione della
congiunta. Ciò si ricaverebbe in particolare dalla
testimonianza della figlia Roberta.
Non è questo,
però, che i giudici di merito, sia in primo sia in secondo
grado, hanno accertato. In entrambe le sentenze si è pervenuti
a una decisione assolutoria sulla base dell’apprezzamento di
condotte violente e offensive dell’imputato nei confronti della
moglie non riconducibili a un carattere di abitualità né
collegabili a un dolo unitario di vessazione.
Si è ritenuto,
sulla base di una valutazione delle risultanze processuali che non
spetta a questa Corte rivisitare, che siffatte condotte fossero
espressione di una reattività estemporanea che affondava le
sue radici nel clima di dissidio tra i coniugi derivante sia dalla
diversa religione praticata dalla P. sia, soprattutto, dalla
relazione adulterina intrattenuta dall’E., che tuttavia la
congiunta era disposta a subire, non sollecitando la separazione del
marito; e in tale clima andavano collocati gli episodi di percosse di
cui aveva parlato la figlia R..
Trattandosi di
valutazioni non eccepibili sotto il profilo sia logico sia giuridico,
il ricorso va dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara
inammissibile il ricorso.
Così deciso
addì 6 novembre 2006.